Approfitta delle agevolazioni fiscali!
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LEGGE
13/89
Contributo una tantum
La legge di bilancio 2023 (legge n.197 del 29 dicembre 2022) ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 la detrazione fiscale del 75% per interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche (scale, gradini e dislivelli in genere) su edifici esistenti. Grazie a questo bonus sarà quindi possibile recuperare il 75% della spesa sostenuta per l’acquisto di montascale, servoscala, elevatori e ascensori, tramite la propria dichiarazione dei redditi in 10 anni.
La detrazione al 75% è disponibile per tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Possono quindi beneficiare dell’agevolazione tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che sostengono le relative spese, nello specifico:
Il nuovo Decreto Legge 212 del 29/12/2023, ha introdotto dei vincoli per l’ottenimento della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Il team di Mobility Care è a tua disposizione per supportati e aiutarti a verificare se puoi ottenere lo sconto in fattura.
La documentazione richiesta per ottenere la detrazione è la seguente:
Il 75% della spesa, suddiviso in 10 anni, verrà recuperato in base al registro fiscale del contribuente.
Limiti di spesa
50.000 €
per edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
40.000 €
moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio composti da due a otto unità immobiliari
30.000 €
moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio composti da più di otto unità immobiliari
Per la rimozione delle barriere architettoniche si può usufruire del BONUS RISTRUTTURAZIONI edilizie previsto dall’art. 16-bis del TUIR. Ogni ausilio per l’abbattimento delle barriere architettoniche – come montascale, servoscala, mini-ascensori e piattaforme elevatrici – prevede, un limite massimo detraibile di € 96.000,00 per unità immobiliare, indipendentemente dal numero di proprietari o titolari.
Il recupero fiscale è del:
50% per interventi sulla prima casa (abitazione principale) da suddividere in 10 anni.
36% per interventi sulle seconde case, da suddividere in 10 anni.
L’agevolazione è concessa a qualsiasi soggetto IRPEF che effettui interventi su unità immobiliari possedute o detenute a titolo idoneo, nello specifico
– proprietari o nudi proprietari;
– titolari di diritti di godimento come usufrutto, uso, abitazione o superficie;
– detentori (locatari o comodatari);
– familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
– soci di cooperative (divise e indivise);
– imprenditori individuali (per immobili non classificati come beni strumentali o merce);
– soci di società semplice, o in nome collettivo, o in accomandita semplice.
– coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
– componente dell’unione civile (la legge 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
– convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
I pagamenti relativi devono essere effettuati mediante bonifico bancario parlante, con apposita procedura. Le relative fatture e le copie contabili dei bonifici devono essere allegate alla dichiarazione dei redditi/730.
Il 50% o 36% della spesa, suddiviso in 10 anni, verrà recuperato in base al registro fiscale del contribuente.
È l’immobile in cui il contribuente e il nucleo familiare dimorano abitualmente ed hanno la residenza anagrafica e può essercene solamente una per nucleo familiare. Per accedere all’aliquota 50%, occorre: essere proprietari o titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) all’inizio dei lavori; destinare l’immobile a abitazione principale al termine. La detrazione si applica anche ai lavori su parti comuni condominiali, limitatamente alla propria quota.
Qualsiasi immobile non adibito ad abitazione principale: casa vacanze, immobile locato a terzi, tenuto a disposizione, ecc. Su questi immobili l’aliquota resta al 36% nel 2026.Nel caso dei condomini, per le parti comuni, l’aliquota applicabile dipende dallo status del singolo condomino (se prima o seconda casa ai fini della sua detrazione).
Sono ammesse integralmente alla detrazione del 19% le spese riguardanti i mezzi necessari al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92, (articolo che definisce lo stato di handicap grave come “minorazione, singola o plurima che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”) indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.
Sono ammesse alla detrazione solo le persone che hanno ottenuto il riconoscimento di disabilità dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92 e coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, etc…
La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta al familiare del disabile solo se questo risulta fiscalmente a carico.
Per ottenere l’agevolazione fiscale occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari.
Per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private, la legislazione italiana prevede la possibilità di concorrere a un parziale rimborso del costo sostenuto, purché le opere siano realizzate in edifici già esistenti, a decorrere dall’ 11 agosto 1989 (primo giorno posteriore ai sei mesi dall’entrata in vigore della Legge 13/89 in riferimento all’art. n. 9).
La Legge n.13/89, eroga contributi a fondo perduto a carico dello Stato e delle Regioni, a favore di chiunque sia portatore di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, fra queste la cecità, che determinano obiettive difficoltà alla mobilità tali da rendere impossibile, difficoltoso o pericoloso superare a piedi una o più rampe di scale. La condizione dello stato di salute, non deve essere necessariamente documentata da certificati rilasciati da organismi specifici o da specialisti, ma può essere attestata semplicemente da un certificato rilasciato dal proprio medico di base.
I portatori di handicap riconosciuti invalidi civili dall’Azienda Sanitaria Locale, (Legge 104/92) hanno diritto di precedenza nella graduatoria delle domande ammesse al contributo:
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