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Creato il 27-12-2022
Ultimo aggiornamento il 27-12-2023

Si può obbligare il condominio ad installare il montascale?

Montascale installato in condominio

In un condominio dove sono presenti persone anziane con difficoltà a deambulare o disabili in carrozzina ci sarà sicuramente una richiesta di eliminazione delle barriere architettoniche affinché ognuna di queste possa raggiungere autonomamente i propri locali abitativi.
La domanda che più ci viene fatta è se una persona con disabilità possa obbligare il proprio condominio a installare un montascale, un ascensore o comunque effettuare interventi a lui necessario per entrare e uscire dall’abitazione altrimenti irraggiungibile.

Sappiamo che per gli edifici pubblici, come comuni, biblioteche, ecc., l’eliminazione delle barriere architettoniche è diventato obbligatorio per legge. Ma per gli edifici privati come bisogna regolarsi? E nel caso di un condominio chi deve sostenere le spese e come vanno eventualmente ripartite?
Si può obbligare il condominio a interventi straordinari?
L’anziano o la persona con disabilità che desidera installare un montascale o effettuare qualsiasi lavoro volto all’eliminazione delle barriere architettoniche non può obbligare il condominio ad affrontare tali opere. C’è sempre bisogno del consenso di tutti gli altri proprietari.

Quindi cosa si può fare?

Dal 2012, grazie alla riforma del condominio, è stato facilitato il raggiungimento della maggioranza del quorum assembleare.
Con la modifica del testo la normativa stabilisce che i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche debbano essere approvati con la maggioranza degli intervenuti purché rappresentino la metà del valore dell’edificio.

Questo significa che se anche un singolo condomino si oppone al sostentamento delle spese, se il predetto quorum viene ugualmente raggiunto, il disabile la spunta e per quanto concerne la suddivisione della spesa andrà ripartita tra tutti i proprietari secondo i millesimi.


In caso di non convocazione dell’assemblea o di mancata partecipazione?

In questo caso la legge prevede che la persona interessata alle opere potrà installare a proprie spese il servoscala o le strutture facilmente rimovibili passati i tre mesi dalla richiesta al condominio, purché tali opere non risultino di intralcio al resto dei condomini al godimento delle parti comuni.

E se volessi un ascensore?

In caso si volesse installare un ascensore all’esterno del condominio, questo non rientra tra le regole da rispettare sulle distanze minime rispetto alle costruzioni confinanti, in quanto va considerato come un bene indispensabile ai fini di una civile abitabilità.
Anche in questo caso, se l’assemblea condominiale non riesce a raggiungere il numero di voti e il quorum necessario per approvare i lavori di installazione dell’ascensore, un condomino o un gruppo di condomini interessati alla sua installazione possono effettuare autonomamente i lavori a proprie spese, lasciando agli altri condomini la possibilità di entrare in seguito nella comproprietà dell’impianto (Cass. sent. n. 20902/2010).

Per quanto riguarda i contributi all’installazione a chi andranno?

In caso di contributi per l’istallazione di un montascale o un ascensore andranno ripartiti tra coloro i quali hanno partecipato alla spesa.

In conclusione

La persona anziana o disabile non può obbligare il proprio condominio ad effettuare lavori all’abbattimento delle barriere architettoniche. Può comunque chiedere la convocazione dell’assemblea che deliberi l’approvazione ai lavori.

Questa approvazione è avvantaggiata da una recente riforma del diritto di condominio che ha abbassato i quorum così da prevedere solo la maggioranza dei voti purché rappresentino almeno la metà dei millesimi dell’edificio. In caso di mancata riunione o non viene addirittura convocata, la persona interessata all’installazione potrà procedere alla realizzazione sempre che alcun condomino possa ribattere.